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Aggregazioni prolungate a domanda. Compressione dei diritti soggettivi.

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Mercoledì 30 Novembre 2011

 

 

 

 

Ascoli Piceno  26 ottobre  2011

 

 

OGGETTO: Aggregazioni prolungate a domanda.

                      Compressione dei diritti soggettivi.

 

 



ALLA SEGRETERIA GENERALE S.A.P.                 R O M A



Accade, purtroppo sempre più spesso, che i colleghi aggregati a domanda per mandato politico o per qualsiasi altra ragione trovino difficoltà a farsi riconoscere i propri diritti.

Una delle cause principali va individuata nel fatto che essi restano amministrati, anche dal punto di vista contabile, dalle sedi di provenienza che, anche a causa dei tagli, osteggiano in qualsiasi modo il pagamento di indennità per servizi prestati in altra sede.

Da ciò deriva che l’ostruzionismo posto in essere dalle sedi di provenienza costringa, il capo ufficio dell’ufficio cui sono destinati, ad individuare impieghi che non prevedano l’accesso alle prestazioni di lavoro straordinario programmato o emergente o altre indennità accessorie, con evidente preclusione ai servizi operativi ivi compreso il servizio di squadra volante.

Detto pregiudizio, oltre a causare un grave danno economico per i colleghi, a parere dello scrivente, lede il diritto alle pari opportunità e, in qualche caso, proporzionalmente alla qualifica, provoca un umiliante demansionamento che contrasta con il principio di efficienza della Pubblica Amministrazione che dovrebbe sfruttare al massimo le doti e potenzialità di ciascun dipendente.

Per quanto riguarda questa provincia è  accaduto che una collega, aggregata alla Questura  Ascoli Piceno, proveniente da quella di Milano, si sia trovata a dover effettuare prestazioni di lavoro straordinario emergente per attività di Polizia Giudiziaria (pertanto obbligatorio).  La relativa contabilità, tempestivamente trasmessa all’ufficio di provenienza, è stata rinviata al mittente. L’ufficio milanese ha liquidato la pratica rifiutando il pagamento delle ore effettuate adducendo, quale assurda motivazione, l’impossibilità di distrarre risorse per esigenze operative di altre sedi. Tra l’altro, nella nota inviata alla Questura di Ascoli Piceno veniva intimato il ricorso all’istituto del riposo compensativo da fruire esclusivamente nella sede di aggregazione.

Le argomentazioni addotte dalla Questura di Milano a giustificazione del rifiuto alla liquidazione delle prestazioni straordinarie, non possono essere accettate da questa Segreteria Provinciale in quanto violano palesemente l’A.N.Q.  e, nell’apparire eccessivamente discriminatorie, lasciano trasparire un malcelato atteggiamento di  rivalsa e ritorsione nei confronti di chi è aggregato per mandato politico.

Il ricorso all’istituto del Riposo Compensativo, tra l’altro, è previsto dalla norma solo a domanda del dipendente e nel caso in specie non è neppure attuabile in quanto il numero di ore effettuate e da retribuire è inferiore all’orario di servizio giornaliero.

Ciò premesso si chiede di poter interessare i competenti Uffici Ministeriali al fine di far diramare una circolare chiarificatrice che imponga a tutti gli Uffici distaccati di uniformarsi in maniera da poter tutelare i diritti soggettivi dei colleghi interessati.

Ringrazio per la consueta e puntuale disponibilità

In allegato la relativa documentazione

 

 

Il Segretario Provinciale

Francesco Lorenzo MORGANTI

 
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